Logo weiss IT

 

Statuto (da Marzo 2021)

 

I. Nome e Sede 

Art. 1

Sotto il nome di "Associazione Svizzera Depressione Post Partum" esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile (ZGB) come persona giuridica. L'associazione esiste per un periodo indefinito.

Art. 2

L'associazione ha la sua sede a Thalwil, dove si trova l'ufficio. In caso di scioglimento della carica, l'Associazione avrà sede presso la rispettiva residenza del Presidente in carica. In caso di copresidenza, la sede dell'Associazione sarà determinata dalla persona il cui nome appare per primo nell'alfabeto.

 

II. Obiettivi e Scopo

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione Svizzera Depressione Post Partum è di aiutare le persone in Svizzera che soffrono di una malattia mentale post-partum, così come i loro familiari. Inoltre, l'associazione si considera un punto di contatto per gli specialisti della prima infanzia, del trattamento psichiatrico e psicoterapeutico e per gli altri sostenitori delle giovani famiglie. I compiti che l'associazione svolge per garantire questi obiettivi generali possono essere visti sul sito web.

L'associazione è confessionalmente e politicamente neutrale. L'associazione non persegue scopi commerciali e non è orientata al profitto. 

 

III. Membri 

Art. 4

I membri dell'Associazione Svizzera Depressione Post Partum possono essere persone fisiche e giuridiche che accettano e sono disposte a promuovere gli scopi e le finalità dell'Associazione. L'Associazione è composta da membri ordinari, membri in coppia e membri onorari.

Un prerequisito per i membri di coppia è un indirizzo comune di corrispondenza.

I membri onorari sono ex membri del Consiglio o persone che hanno sostenuto l'Associazione in modo particolare. I membri onorari sono menzionati sul sito web dell'Associazione se lo desiderano e sono invitati a tutti gli eventi dell'Associazione. Non è richiesta alcuna quota associativa.

Nuovi membri possono essere accettati in qualsiasi momento. Le domande si fanno per iscritto, per e-mail o tramite modulo online.

Art. 5

Ogni membro ordinario e ogni coppia deve pagare una quota associativa annuale come stabilito dall'Assemblea Generale. La quota associativa per le persone fisiche è di un massimo di CHF 100.-, per i membri in coppia di CHF 150.-. La quota associativa per le persone giuridiche è al massimo di 300 CHF. I membri onorari e i membri del comitato esecutivo sono esenti dalla quota associativa annuale. I membri del consiglio esecutivo non possono essere allo stesso tempo membri in coppia.

Art. 6

L'iscrizione si estingue attraverso:
a. Dimissioni
b. Esclusione
c. Morte di persone fisiche
d. Perdita della personalità giuridica nel caso di persone giuridiche.

Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto. Può essere effettuata solo alla fine di un anno civile, con un preavviso di 6 mesi.

L'espulsione può essere pronunciata dal Comitato Esecutivo, con una maggioranza di tre quarti, contro qualsiasi membro che sia colpevole di condotta disonorevole o che danneggi gli interessi dell'Associazione. Di regola, la decisione di espellere un membro viene presa solo dopo aver sentito il membro, viene comunicata al membro per iscritto e ha effetto immediato. Non c'è diritto di appello all'Assemblea Generale.

Art. 7

Gli indirizzi dei membri saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi dell'Associazione. La valutazione a fini commerciali e la trasmissione degli indirizzi a terzi è severamente vietata.

 

IV. Fondi

Art. 8

L'Associazione è finanziata dalle quote annuali dei suoi membri, così come da donazioni ed entrate di ogni tipo.

 

V. Organi

Art. 9

Gli organi dell'Associazione Svizzera Depressione Post Partum sono:
a. L'Assemblea Generale
b. Il Comitato Esecutivo
c. I Revisori dei Conti

a) L'Assemblea Generale

Art. 10

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale ordinaria si tiene una volta all'anno.
L'invito all'Assemblea Generale deve essere fatto per iscritto dal Comitato Esecutivo, con un preavviso di almeno 30 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le mozioni per l'Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto al Presidente o a uno dei Copresidenti con almeno due settimane di anticipo. I punti dell'ordine del giorno presentati in ritardo saranno trattati, in linea di principio, nella successiva Assemblea Generale.

Art. 11

Un'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per risoluzione del Consiglio, su richiesta scritta di almeno un quinto dei membri o su richiesta dei Revisori dei Conti. L'invito deve essere inviato dieci giorni prima della riunione.

Art. 12

I doveri e i poteri dell'Assemblea Generale sono i seguenti:
a. Accettazione dei verbali dell'anno precedente, della relazione annuale, dei conti annuali, del bilancio e del budget, nonché della relazione dei revisori dei conti;
b. Scarico del Consiglio e dei Revisori;
c. Determinazione delle tasse annuali;
d. Elezione del presidente o dei copresidenti, degli altri membri del consiglio esecutivo e dei revisori dei conti;
e. Trattare le mozioni del Consiglio Direttivo e dei membri, risolvere gli appelli;
f. Modificare gli statuti;
g. Nomina delle commissioni;
h. Scioglimento dell'Associazione e decisione sull'uso dei risultanti proventi della liquidazione.

Art. 13

Ogni assemblea generale debitamente convocata costituisce un quorum. Essa è presieduta dal presidente o da un copresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal vicepresidente. Deve essere tenuto almeno un registro di tutti i procedimenti.

Art. 14

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità, si procede a una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, il presidente ha il diritto di esprimere il voto decisivo. In caso di copresidenza, l'Assemblea Generale deciderà quale dei copresidenti avrà il voto decisivo. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti. Le risoluzioni per modificare gli statuti richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Tutti i membri presenti hanno uguale diritto di voto. Nel caso di una coppia di membri, entrambi i membri hanno diritto di voto. Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche sono considerate come un unico membro ed esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.

Il membro interessato è escluso dal diritto di voto quando viene presa una risoluzione sul discarico, su una transazione legale o su una controversia legale tra lui/lei e l'Associazione.

b) Comitato Esecutivo

Art. 15

Il Comitato Esecutivo è composto da almeno quattro membri ed è eletto dall'Assemblea Generale per un mandato di un anno. La rielezione è consentita. Il Comitato Esecutivo si auto costituisce. È convocato su richiesta del presidente, di un copresidente o su richiesta di un membro del consiglio esecutivo. Deve essere tenuto un verbale di almeno una riunione del consiglio.

Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il presidente può esprimere il voto decisivo. In caso di copresidenza, il Consiglio Direttivo deciderà all'inizio di ogni riunione quale copresidente avrà il voto decisivo. Le risoluzioni possono essere approvate per lettera circolare se nessun membro del consiglio richiede una discussione verbale.

Se i membri del consiglio esecutivo si dimettono durante il loro mandato, il consiglio esecutivo li sostituisce automaticamente. Tali elezioni saranno sottoposte alla conferma della successiva Assemblea Generale.

I membri del Comitato Esecutivo prestano servizio a titolo onorifico e, in linea di principio, hanno diritto solo a un compenso per le loro spese effettive e per i loro esborsi in contanti. Per servizi speciali resi da singoli membri del Consiglio, in casi eccezionali, può essere corrisposto un compenso adeguato. Non viene pagato alcun contributo di partecipazione.

Art. 16

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea Generale. Questi sono in particolare

a) Preparare e condurre le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
b) Elaborare statuti, proposte e regolamenti;
c) Ammissione ed esclusione dei membri.

Art. 17

Il Comitato Esecutivo gestirà gli affari quotidiani dell'Associazione e rappresenterà l'Associazione all'esterno. Lavora congiuntamente con il Presidente, che però è autorizzato a firmare anche in autonomia. In caso di copresidenza, entrambi i copresidenti devono firmare.

L'Assemblea Generale, come organo supremo, affida al Consiglio Direttivo la realizzazione dello scopo dell'Associazione e lo sviluppo, il monitoraggio e l'attuazione operativa della strategia. Il Consiglio Esecutivo si occupa direttamente dell'attuazione o la delega al Segretariato. Il personale dell'ufficio non fa parte del comitato esecutivo, ma partecipa alle riunioni e riferisce al comitato esecutivo sotto forma di un rapporto regolare. I dipendenti del Segretariato possono essere compensati di conseguenza per le loro spese.

c) Revisore dei Conti

Art. 18

L'anno commerciale coincide con l'anno solare. I conti annuali vengono chiusi il 31 dicembre e viene redatto un inventario.

Art. 19

I revisori sono composti da due persone. Una persona giuridica, ad esempio una società fiduciaria di prima classe, può anche essere nominata come revisore.

I revisori sono eletti per due anni. La rielezione è consentita.

I membri del Consiglio Esecutivo non possono essere allo stesso tempo Revisori dei Conti.

Art. 20

I Revisori dei conti controllano i conti annuali e presentano una relazione scritta all'Assemblea Generale. Possono proporre all'Assemblea Generale di dimettere o meno il Tesoriere e il Consiglio Direttivo.

 

VI. Responsabilità

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione risponde esclusivamente dei debiti dell'Associazione. La responsabilità personale dei membri per i debiti dell'Associazione è esclusa. I membri la cui adesione scade prima dello scioglimento dell'Associazione non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

VII. Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la presenza di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea Generale. Una maggioranza di tre quarti è richiesta per l'adozione di tale mozione.

Se il numero di membri con diritto di voto non raggiunge il quorum richiesto, una seconda Assemblea Generale con gli stessi punti all'ordine del giorno sarà convocata entro sei settimane. Questa riunione costituisce un quorum, indipendentemente dal numero di membri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi rimanenti saranno donati ad una persona giuridica domiciliata in Svizzera ed esente da imposte a causa del suo status di non profit o di scopo pubblico. La scelta dell'istituzione è fatta dall'Assemblea Generale.

 

VIII. Entrata in Vigore

Art. 23

Questi statuti sono stati adottati nella riunione di fondazione del 2 gennaio 2006 e sono entrati in vigore immediatamente. Le modifiche sono state apportate nelle assemblee generali del 16 giugno 2007, 16 maggio 2009, 12 maggio 2012, 25 maggio 2018, 16 maggio 2020 e 06 marzo 2021.